
DECRETO-LEGGE 19 Maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
Il DL 34 "DECRETO RILANCIO" Art. 130, comma 2, lett. b) modifica quanto contenuto nel DL124 del 26/10/19 circa la licenza fiscale ed il registro di carico e scarico e differisce ulteriormente le disposizioni relative all'entrata in vigore degli obblighi per i distributori minori al 1° Gennaio 2021:
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."
Per capacita' inferiori a 5000 litri nulla cambia rispetto alla normativa attualmente vigente.
Con il D.L. 34 del 19/5/2020, per i distributori con capacità a partire da 5.000 litri, anzichè la richiesta della licenza fiscale bisognerà effettuare la comunicazione di attività all'Agenzia delle dogane territorialmente competente la quale assegnerà un codice identificativo e rimarrà obbligatoria la trascrizione di tutti i rifornimenti sul Registro di Carico e Scarico che dovrà essere presentato durante i controlli da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei militari della Guardia di Finanza.